DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)
relative a

LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI PER PESARE SECONDO IL DECRETO N.93 DECRETO DEL 21 APRILE 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.141 del 20-06-2017)

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea.

Domande specifiche

La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

La verifica periodica può essere eseguita solo da un organismo che sia stato accreditato da Accredia (l’ente italiano di accreditamento) in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni: UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025 come laboratorio di taratura, o UNI CEI EN ISO/IEC 17065 ed abbia presentato la Scia a Unioncamere (l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Il titolare dello strumento è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.

I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:

  1. comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della provincia competente in cui lo strumento è in servizio, la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2;
  2. mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  3. curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  4. conservano il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  5. curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

La vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea è svolta dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici.

Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) ogni 3 (tre) anni mentre gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) tipo Selezionatrici ponderali ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo ogni anno.

Definizioni

Uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale.

È l’ente che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione della Scia a Unioncamere.

Segnalazione certificata di inizio attività.

Il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni minime (e previste nell’allegato V).

Le informazioni minime che devono essere riportate sul libretto metrologico:

  • Nome, indirizzo del titolare dello strumento eventuale partita IVA ;
  • Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
  • codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
  • Tipo dello strumento;
  • Marca e modello;
  • Numero di serie;
  • Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale;
  • Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
  • Data di messa in servizio;
  • Nome dell’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
  • Data e descrizione delle riparazioni;
  • Data della verificazione periodica e data di scadenza;
  • Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;

Controlli casuali, esito e data.

I sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, sono applicati sugli strumenti per garantirne l’integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti e dagli organismi accreditati per la verificazione periodica.

I controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili.

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